Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 16/12/1992 n. 495

10 . La disposizione di cui al comma nono non si applica nella realizzazione di linee aree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 67. (art. 25 cod. Str.) (concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali)

1 . L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

2 . Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

3 . L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.

4 . L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

5 . La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:

A) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;

B) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;

C) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;

D) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;

E) la durata della concessione;

F) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati.

6 . Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

Art. 68. (art. 25 cod. Str.) (cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti)

1 . I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma terzo, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

2 . Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm2 comunque frazionabili (fig. Ii.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma nono. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma decimo.

3 . Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma secondo non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm2 (fig. Ii.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.

4 . I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi secondo e terzo devono essere ubicati in sede propria.

5 . Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma secondo.

Art. 69. (art. 28 cod. Str.) (obblighi dei concessionari di determinati servizi)

1 . Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma primo del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

2 . Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini indicati dall'ente proprietario, questo procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al prefetto la emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 70. (art. 32 cod. Str.) (condotta delle acque)

1 . Nella ipotesi prevista dall'articolo 32, commi quarto e quinto del codice, l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi primo e secondo dello stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere devono essere effettuate.

2 . In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma primo, l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al prefetto la emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 71. (art. 33 cod. Str.) (canali artificiali e manufatti sui medesimi)

1 . Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dallo articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70. Sezione v paragrafo 5. Oneri supplementari (art. 34 codice della strada)

Art. 72. (art. 34 cod. Str.) (oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)

1 . Il ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma terzo, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla conferenza statoregioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2 . Il rapporto annuale di cui al comma primo viene presentato per la prima volta alla conferenza stato-regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.

3 . Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma quarto del codice, il ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'anas e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma quarto, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento anas competente per territorio operativo.

4 . Le società concessionarie delle autostrade comunicano il primo aprile, primo agosto e primo dicembre di ogni anno allo ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma terzo, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'aiscat e su supporto informatico. Capo ii Paragrafo 1. Competenze (art. 35 codice della strada)

Art. 73. (art. 35 cod. Str.) (competenze)

1 . Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma primo, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti dallo articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 . L'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.

3 . All'ispettorato generale spetta il coordinamento della attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al parlamento nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 1.

4 . L'ispettorato generale coordina, d'intesa con il ministero dell'interno, l'attività del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (cciss) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.

5 . Il dirigente preposto all'ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal ministro o dal sottosegretario di stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.

6 . L'ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7 . Presso l'ispettorato generale è costituito il centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.

8 . L'ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma primo, del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

9 . L'ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo 401.

10 . Le attività dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma primo del codice, destinati all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui allo

articolo 208, comma secondo, del codice e agli oneri ad essi conseguenti. Paragrafo 2. La segnaletica in generale (artt. 37-38 codice della strada)

 

Pagina 14/66 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional